I titolari delle strutture ricettive o locazioni brevi ai fini turistici presenti nel territorio nazionale sono tenuti a rispettare l’art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, ovvero il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
In ottemperanza a tale articolo del TULPS tali soggetti possono dunque offrire alloggio esclusivamente a persone munite di carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Per gli ospiti stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato a esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
Al comma 3 sempre dell’art. 109 del TULPS è esplicitato che sempre i titolari entro le ventiquattro ore successive all’arrivo degli ospiti, hanno l’obbligo di comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.
Le comunicazioni attraverso “schedine cartacee” consegnate fisicamente alla Questura sono state eliminate
con l’introduzione nel 2006 del Portale Alloggiati Web da parte del Ministro dell’Interno, che ha rivoluzionato in termini di semplicità e velocità la procedura di comunicazione dei dati degli ospiti alle autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013 n. 19 ha reso obbligatorio il sistema di trasmissione telematica in Italia estendendo tale obbligo a tutte le tipologie di strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, comprendendo anche le locazioni brevi ai fini turistici.,
Oggi, il portale Alloggiati Web rappresenta uno strumento fondamentale e obbligatorio per garantire il monitoraggio e la sicurezza dei flussi turistici in Italia. La comunicazione dei dati relativi agli ospiti e ai soggiorni deve avvenire entro le 24 ore dall’arrivo dell’ospite, ma se il soggiorno risulta di durata inferiore alle 24 ore la comunicazione deve essere entro 6 ore dall’arrivo; in caso di soggiorni che si prolungano oltre i 30 giorni è necessario inviare una nuova comunicazione ogni 30 giorni.
Le comunicazioni devono contenere per ogni ospite i seguenti dati:
nome e cognome; sesso; data e luogo di nascita; cittadinanza; tipo, numero e luogo di rilascio del documento d’identità; data di arrivo; numero di giorni di permanenza.
Attenzione! È importante ricordare che, per motivi di privacy, non è consentito fotocopiare o fotografare i documenti d’identità degli ospiti.
Per l’utilizzo del portale Alloggiati Web è necessario effettuare una procedura di registrazione con le modalità stabilite dalla Questura territorialmente competente; una volta effettuata la richiesta di registrazione, la Questura fornirà le credenziali di accesso al portale consistenti in nome utente, una password e una scheda contenente i codici di sicurezza per l’autenticazione a due fattori.
Per effettuare le comunicazioni sarà necessario: collegarsi al sito ufficiale https://alloggiatiweb. poliziadistato.it e accedere alla propria area personale tramite le credenziali fornite e la procedura di autenticazione a due fattori;
Compilare il format online con le informazioni richieste per ogni ospite (è possibile inserire i dati manualmente o caricare un file generato da un software gestionale compatibile): una volta confermate le informazioni, procedere con l’invio telematico. Il sistema genererà una ricevuta che attesta la trasmissione dei dati; è fortemente consigliato conservare le ricevute per almeno cinque anni, come prova dell’adempimento degli obblighi di legge.
Attenzione! L’omessa o la tardiva comunicazione dei dati degli ospiti e dei soggiorni comporta sanzioni amministrative che possono variare dai 206 al 2.066 euro, con possibili conseguenze penali in caso di recidiva o mancata collaborazione con le autorità.
Comunicazioni dei flussi turistici tramite i portali regionali
Un altro adempimento importante é la comunicazione dei dati ai fini ISTAT.
Le attività ricettive extralberghiere e le locazioni brevi ai fini turistici, siano esse gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, in ottemperanza al Regolamento UE n. 692/2011 e all’art. 17 del Codice del Turismo, hanno l’obbligo di trasmettere periodicamente i dati relativi ai soggiorni turistici (generalità e numero degli ospiti, arrivi, partenze, permanenza ecc.) ai fini statistici.
La comunicazione avviene in via telematica tramite i Portali Regionali previa procedura di registrazione;
A seconda della specificità regionale verranno rilasciate delle credenziali o l’accesso avverrà tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).
La periodicità obbligatoria delle comunicazioni varia in base ai regolamenti regionali specifici e i dati da trasmettere generalmente sono: numero degli ospiti; data di arrivo e di partenza; nazionalità e provenienza; tipologia della struttura ricettiva; numero di pernottamenti.
Il Portale Regionale Siciliano è l’Osservatorio Turistico.
Attenzione! La mancata o inesatta comunicazione dei flussi turistici comporta sanzioni amministrative variabili per regione, mediamente da 500 a 3.000 euro.